Art. 15.
(Accesso ai contributi).

      1. L'ammontare complessivo dei contributi automatici e complementari erogabili per uno stesso film non può superare, rispettivamente, il 50 per cento e il 70 per cento del costo complessivo dell'opera filmica o del costo massimo ammissibile della stessa, come definiti al comma 2, a seconda di quale tra i due costi sia il minore. In caso di coproduzione internazionale in cui il produttore italiano è minoritario, il contributo è parametrato alla sola quota di partecipazione italiana.
      2. La configurazione di costo complessivo dell'opera filmica è costituita dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e il compenso per la produzione. Le spese generali e il compenso per la produzione sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5 per cento del costo di realizzazione alla prima copia. Il costo massimo ammissibile rappresenta il volume massimo di costo complessivo dell'opera filmica che il Centro prende in considerazione per la determinazione dei contributi da riconoscere.
      3. Per le opere filmiche prime e seconde, nonché per i progetti e le opere

 

Pag. 41

filmici di cui è stata riconosciuta la particolare qualità artistica o il valore culturale dalla commissione, il limite massimo dei contributi erogabili dal Centro è elevato all'80 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al comma 2. Per i cortometraggi che rispondono ai medesimi requisiti artistici o culturali di cui al periodo precedente il limite massimo del contributo erogabile è elevato al 90 per cento del costo complessivo dell'opera, ovvero del costo massimo ammissibile di cui al citato comma 2.